A chi si rivolge
Destinatari
Ai genitori non coniugati, maggiori di sedici anni (salva autorizzazione del Tribunale), che non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 250 e 251 c.c.) che desiderano riconoscere il figlio concepito prima della nascita
Cos'è
E’ il procedimento diretto al riconoscimento del figlio non ancora nato, da parte di genitori non sposati , in un periodo successivo al concepimento, durante il periodo di gravidanza.
Serve a garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.
Il riconoscimento di nascituro può essere reso dalla madre, da entrambi i genitori contestualmente, o dal padre dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa (art. 44 dpr 396/00).
Accedi al servizio
La dichiarazione di riconoscimento di nascituro può essere resa davanti all’ Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune di Italia.
All’esito del procedimento l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà copia conforme della dichiarazione di riconoscimento. Con tale dichiarazione, unitamente all’attestazione rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto, sarà possibile anche ad uno solo dei genitori o ad una terza persona munita di procura speciale di presentarsi presso l’Ufficiale di Stato Civile competente a rendere la dichiarazione di nascita.
Chi può fare la dichiarazione
- Entrambi i genitori contestualmente;
- la sola madre (il padre non potrà essere nominato);
- dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa
Documenti da presentare
- documenti di identità in corso di validità del/i dichiarante/i;
- certificato medico attestante lo stato di gravidanza e indicante le generalità complete della futura madre, datato, timbrato e firmato dal medico;
- se il riconoscimento del nascituro viene richiesto da cittadini stranieri deve inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero rilasciato dal Consolato del Paese straniero in Italia (art. 35 legge 218/95)
Tale dichiarazione essendo un atto facoltativo, non ha scadenze entro le quali può essere presentata, se non il limite dettato dalla nascita del minore.
La pratica si svolge su appuntamento da concordare telefonicamente con l’Ufficio di Stato Civile chiamando il +39 0541 793946 o +39 0541 793960